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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37587
Stato 31 occorrenze

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3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del

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18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

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fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in

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, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi

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4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.

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in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme regolamentari; b) vietare l'ulteriore

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2. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di esercizio del voto previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80

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4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la CONSOB

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appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa

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3. Gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di

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3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e della relative norme regolamentari

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in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire

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2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative

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3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione

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violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire

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dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle

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viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni

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, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la

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in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con

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, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b

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1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e

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1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può

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nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività

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1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18

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sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive

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fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

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le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8

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diffusione degli stessi; b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della

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o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni

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1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti

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Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme

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